Articolo 99

Entrata in vigore e applicazione  1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2. Esso

Articolo 98

Riesame di altri atti legislativi dell’Unione in materia di protezione dei dati Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative di modifica di altri atti

Articolo 97

Relazioni della Commissione 1. Entro il 25 maggio 2020 e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di

Articolo 95

Rapporto con la direttiva 2002/58/CE Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura

Articolo 94

Abrogazione della direttiva 95/46/CE  1. La direttiva 95/46/CE è abrogata a decorrere dal 25 maggio 2018. 2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti

Articolo 92

 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere

Articolo 91

Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose  1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al

Articolo 90

 Obblighi di segretezza 1. Gli Stati membri possono adottare norme specifiche per stabilire i poteri delle autorità di controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 1,

Articolo 9

Trattamento di categorie particolari di dati personali 1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose

Articolo 89

Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 1. Il trattamento

Articolo 88

Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro 1. Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare

Articolo 86

Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un’autorità pubblica o di un organismo pubblico

Articolo 85

 Trattamento e libertà d’espressione e di informazione 1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con

Articolo 84

Sanzioni  1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le violazioni non soggette

Articolo 83

Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie  1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in

Articolo 82

Diritto al risarcimento e responsabilità 1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere

Articolo 81

 Sospensione delle azioni 1. L’autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro che venga a conoscenza di azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello

Articolo 80

Rappresentanza degli interessati 1. L’interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti

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