Principi applicabili al trattamento di dati personali
1. I dati personali sono: (C39)
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza
e trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che
non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è,
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali
(«limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(«minimizzazione dei dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(«esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere
conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente
all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate
richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato («limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
2. Il Titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).