Articolo 17

Diritto alla cancellazione

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

 b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

 c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

 e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento;

) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società

dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

2. Il Titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del

paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione

adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno

trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o

riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto

dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento o per l’esecuzione di un

compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il

Titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9,

paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi

di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale

trattamento; o

e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

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